La scelta e la corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro
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Per il primo comma dell’art. 2070 del codice civile, l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Tuttavia, questa norma è correlata all’abrogato ordinamento corporativo ed è incompatibile con un sistema fondato sulla libera autodeterminazione sindacale.

Con la sentenza n. 2665 del 26 marzo 1997 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato l’orientamento prevalente secondo il quale il principio della libertà sindacale governa la contrattazione collettiva di diritto comune, e hanno così sancito l’inapplicabilità del mentovato art. 2070 del codice civile.

Dunque, il primo comma dell’art. 2070 del codice civile non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione.

Nel caso in cui il contratto individuale di lavoro sia regolato da un Ccnl riferibile a un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può pretendere l’applicazione di un Ccnl diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo richiamarne la disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.

Con la sentenza n. 10002 del 29 luglio 2000 la Suprema Corte ha precisato che nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l’individuazione del Ccnl che disciplina il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo.

Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 del codice civile, è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata.

Inoltre, con la sentenza n. 5596 del 14 aprile 2001 la Cassazione ha chiarito che i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole.

Il semplice richiamo alle tabelle salariali di un Ccnl, o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl, abbia applicato soltanto alcune clausole di tale contratto, non è sufficiente per concretizzare un’adesione implicita, tale da rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto.

Riepilogando

  • la convinzione che l’applicazione del Ccnl sia legata all’attività esercitata dall’imprenditore trova il suo fondamento nell’art. 2070, comma 1, del Codice civile;
  • di norma, i datori di lavoro tendono ad applicare il contratto collettivo della categoria corrispondente al settore merceologico di appartenenza, facendo riferimento anche all’inquadramento previdenziale operato dall’Inps;
  • in ogni caso, datore di lavoro e dipendente sono liberi di concordare – all’interno del contratto individuale di lavoro – l’applicazione di un contratto collettivo di categoria diverso da quello previsto per il settore merceologico dell’azienda;
  • come ha chiarito anche la Corte di cassazione nella sentenza 5596/2001, il Ccnl prescelto deve essere applicato nella sua interezza: non è lecito concordare l’applicazione di alcune clausole di un Ccnl, rimandando per il resto alla contrattazione relativa al settore merceologico dell’azienda.